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Ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per lavoro per l'anno 2000.

( Sulla base dei dati forniti dal ministero dell'Interno. )

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale

Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera

N.300.C/2000/156/P/12.214.3.4/1^ Div. Roma, 16 marzo 2000

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2000 sui flussi d'ingresso per l'anno 2000.

E' stato pubblicato sulla G.U. n.62 del 15 marzo u.s., il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2000.

Il decreto in esame, che si compone di cinque articoli, è il primo emanato ai sensi dell'art.3, comma 4 del D.L.vo 25 luglio 1998, n.286 e consente l'ingresso per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo a cittadini extracomunitari residenti all'estero entro la quota massima di n. 63.000 persone (art.1).

Nell'ambito della quota massima predetta il decreto in questione prevede l'ingresso di 30.000 lavoratori provenienti da qualunque Paese non comunitario (28.000 per lavoro subordinato e 2.000 per lavoro autonomo) (art.2), nonché una quota riservata per un totale di 18.000 persone a favore di cittadini stranieri appartenenti a Stati specificatamente individuati (6.000 albanesi, 3.000 tunisini, 3.000 marocchini, 6.000 di altri Paesi che sottoscrivono intese di cooperazione) che potranno entrare in Italia per svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro (art.3).

Particolare rilevanza riveste l'art.4 che, nello stabilire una quota di ingresso per ricerca di lavoro a favore di 15.000 persone, sempre nell'ambito della quota massima di 63.000 unità, rende esecutivi i principi stabiliti dall'art.23 del Testo Unico sull'immigrazione conformemente alle modalità individuate dal regolamento di attuazione (artt.34, 35, 36).

Viene, infine, prevista la possibilità di una rideterminazione delle ripartizioni numeriche stabilite, sempre nell'ambito del tetto massimo di 63.000 unità, attraverso specifica direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui si verifichino dei residui nelle quote stabilite (art.5).

Ciò premesso, nel richiamare le disposizioni impartite con circolare N.300/C/227729/12/207/1^ Div. del 23.12.1999, con particolare riguardo a quanto previsto nel capo V del regolamento di attuazione concernente la disciplina del lavoro, si forniscono ulteriori precisazioni circa le modalità applicative del decreto in esame.

Innanzitutto, per ciò che concerne la procedura e i requisiti necessari per la prestazione della garanzia ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro, deve chiarirsi, così come indicato all'art.34 reg. Att., che può prestare garanzia il cittadino italiano e lo straniero con permesso di soggiorno di durata residua non inferiore ad un anno.

Il garante dovrà dimostrare una capacità economica adeguata alla prestazione della garanzia (art.34, comma 1 reg. att.) ovvero la disponibilità di un reddito personale o familiare che tenga conto del numero di familiari a carico, sulla scorta dei criteri stabiliti, in materia di ricongiungimento familiare, dall'art.29 co.3 lett. b) del T.U. sull'immigrazione (l'importo annuo dell'assegno sociale cui applicare il moltiplicatore previsto dalla citata norma è attualmente pari a Lit.8.005.400).

Il garante non dovrà inoltre, così come indicato nell'art.31 comma 3 reg. att., richiamato dall'art.34 comma 1 reg. att., risultare denunciato per uno dei reati previsti dal T.U. sull'immigrazione ovvero dei reati previsti dagli artt.380 e 381 c.p.p., oppure risultare colpito da una misura di prevenzione, salvi i casi di esclusione previsti dal citato art.31 comma 3 reg.att..

La garanzia, così come specificato dall'art.34 comma 2 reg. att., potrà essere prestata per non più di due stranieri per ciascun anno, presso la Questura della provincia ove ha la residenza il garante.

Per l'assunzione della garanzia, il garante dovrà presentare, ai sensi del citato art.34 comma 2 lett. a), c) e d) reg. att., per ciascun straniero di cui si chiede l'ingresso - col limite massimo di due - fideiussione bancaria o polizza assicurativa (secondo gli schemi in allegato) per la copertura:

- dei costi dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale;

- dei mezzi di sussistenza dello straniero, per una misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (Lit.8.005.400);

- del pagamento delle spese di rimpatrio.

Inoltre, dovrà dimostrare, ai sensi dell'art.34 comma 2 lett. b) reg. att., la disponibilità, attestata mediante specifico impegno, di un alloggio, la cui idoneità dovrà essere certificata dal comune o dall'azienda unità sanitaria locale (art.16, comma 4 lett. b) reg. att., in tema di rilascio della carta di soggiorno).

Il titolo attestante la garanzia dovrà essere restituito, oltre che nel caso in cui l'autorizzazione all'ingresso non sia stata utilizzata entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda (art.23 comma 1 reg. att.) immediatamente, se l'autorizzazione non è concessa, oppure a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto d'ingresso non è stato concesso, ovvero qualora venga rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art.34 comma 3 reg.att.).

La garanzia potrà essere prestata, ai sensi dell'art.34 comma 5 reg.att. anche dalle associazioni professionali e sindacali, dagli enti ed associazioni del volontariato che risultino iscritte nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, sezione seconda, tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali, Ufficio Immigrazione.

L'iscrizione dovrà essere attestata mediante esibizione di copia del decreto, previsto dall'art.34 comma 1 reg. att., del Ministro per la solidarietà sociale, con cui si dispone l'iscrizione nel citato registro e si indica, inoltre, ai sensi dell'art.53 comma 4 reg. att., il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate dai cennati organismi.

In ogni caso, sarà cura di questo Dipartimento, Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera, far conoscere alle SS.LL., non appena ne avrà avuto comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i dati identificativi delle predette associazioni.

La domanda di autorizzazione all'ingresso dovrà inoltre essere corredata, ai sensi dell'art.34 comma 7 reg. att., di copia autentica della deliberazione, degli organismi in questione, circa la prestazione delle garanzie e della documentazione attestante la disponibilità delle risorse occorrenti ad assicurare il sostentamento, l'assistenza sanitaria - per la durata del permesso di soggiorno - e le spese di eventuale rimpatrio. Tale disponibilità economica non dovrà essere inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (Lit. 8.005.400) aumentato progressivamente, in caso di richiesta per più stranieri, in base ai criteri di cui all'art.53 comma 4 reg. att..

Dovrà, ancora, essere indicato, ai sensi del medesimo art.53 comma 4 reg. att., il luogo ove tali organismi intendono ospitare lo straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma del citato art.16, comma 4 lett. b) reg. att..

Infine, ai sensi dell'art.34 comma 5 lett. b) reg.att. nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, non dovranno sussistere i pregiudizi di cui al già citato art.31 comma 3 reg. att..

La richiesta di autorizzazione all'ingresso potrà essere presentata anche dalle Regioni e dagli enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi od associazioni, ai sensi dell'art.34 comma 6 reg. att., che potranno prestare garanzia nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti; ai fini della verifica di tali presupposti l'istanza dovrà essere corredata di copia autentica della deliberazione.

Per essi l'indicazione nominativa degli stranieri da garantire è fatta, a mente dell'art. 35 comma 1 reg. att., sulla base dell'ordine di priorità stabilito nelle liste di cui all'art.23 comma 1 del T.U. sull'immigrazione.

L'istanza per ottenere l'autorizzazione all'ingresso nel mercato del lavoro di uno straniero, completa della documentazione prescritta, deve essere presentata entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto.

Dovendosi assicurare il rispetto delle disposizioni del decreto (artt.3 e 4) che prevedono il contingentamento del numero complessivo di ingressi per ricerca di lavoro e della disposizione del regolamento di attuazione (art.34 comma 2) che consente la prestazione della garanzia per non più di due stranieri per ciascun anno, si ritiene necessario prevedere un coordinamento a livello centrale mediante la predisposizione di un programma di inserimento, nella Banca dati interforze, delle informazioni concernenti i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni all'ingresso.

Una specifica comunicazione circa le modalità di inserimento dei dati verrà effettuata dall'Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia, Servizio III, C.E.D. Interforze.

All'atto della presentazione della richiesta, sarà opportuno effettuare immediatamente un'interrogazione della Banca dati per verificare se non sia già stata rilasciata più di una autorizzazione all'ingresso sulla scorta di garanzie prestate dal medesimo richiedente.

Essendo, inoltre, il controllo del rispetto della quota assegnata effettuato, a livello centrale, sulla base del numero di autorizzazioni effettivamente rilasciate, sarà particolare cura delle SS.LL. assicurare un tempestivo inserimento dei dati, che consenta una quantificazione in tempo reale di tali rilasci e permetta di comunicare in tempo utile l'eventuale raggiungimento del limite massimo di autorizzazioni previsto.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che, per evitare disparità di trattamento tra i soggetti che presentano le istanze alle varie Questure competenti, le autorizzazioni all'ingresso vengano rilasciate nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, trasmettendone copia alla direzione provinciale del lavoro competente.

Si lascia alle iniziative delle SS.LL. l'individuazione di ogni opportuno accorgimento teso al sollecito disbrigo delle procedure in argomento.

Deve inoltre segnalarsi che, nel caso di mancato esaurimento della quota riservata all'accesso al lavoro mediante prestazione di garanzia, ai sensi dell'art.4 commi 2 e 3 del decreto in esame, sarà data comunicazione, a cura di questo Dipartimento, Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera, al Ministero degli Affari Esteri, del numero di posti rimasti disponibili.

Di conseguenza, in assenza di una preventiva autorizzazione all'ingresso mediante prestazione di garanzia, potranno presentarsi per il rilascio di permessi di soggiorno titolari di visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro, iscritti nelle liste di cui all'art.23 comma 4 del T.U. sull'immigrazione o, in fase di prima applicazione, iscritti nelle liste presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane dei Paesi con i quali siano state concluse le intese previste dall'art.21 comma 5 del citato T.U..

Si richiama, infine, l'attenzione sulla possibilità che anche a taluni stranieri già presenti in Italia ad altro titolo sia consentito di poter svolgere un'attività lavorativa, chiedendo la conversione del permesso di soggiorno.

In particolare, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art.14 reg. att. che prevedono la possibilità di convertire, prima della scadenza e nell'ambito delle quote previste dal decreto in esame , il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione in permesso di soggiorno per lavoro, dopo aver ottenuto l'autorizzazione al lavoro dalla competente direzione provinciale del lavoro; oppure in permesso per lavoro autonomo previa presentazione della prevista documentazione (art.14 comma 5 reg. att.).

Il titolare, inoltre, di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale potrà chiedere, sempre nei limiti delle quote di cui al citato decreto, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, purché abbia ottenuto l'anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e alla scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza (art.38 comma 7 reg. att.).

Il titolare di un permesso di soggiorno che non consente lo svolgimento di un'attività lavorativa (es. turismo, affari, ecc.) potrà richiedere la conversione del permesso di soggiorno in lavoro autonomo presentando, oltre alla documentazione prescritta, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nelle quote per lavoro autonomo (art.39 comma 7 reg. att.).

Resta ferma la possibilità per i titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, per lavoro autonomo e per motivi di famiglia di svolgere altro tipo di attività consentita anche al di fuori delle quote previste nel ripetuto decreto

Tale attività diversa da quella riportata sul permesso di soggionro darà luogo, eventualmente in sede di rinnovo del permesso, al rilascio di un diverso titolo relativo all'attività effettivamente svolta e non ad un'immediata conversione del permesso di soggionro.

Infime, si informa che, al fine di fornire agli utenti, sia stranieri che italiani, singoli cittadini, enti o associazioni utili informazioni sugli iter procedurali che devono essere percorsi, è stato predisposto una sorta di vademecum contenente utili indicazioni e che, non appena sarà stampato, verrà distribuito a codesti Uffici.

Confidando nella puntuale applicazione da parte delle SS.LL., si fa riserva di ulteriori comuinicazioni.

IL CAPO DELLA POLIZIA

ATTO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO IN ITALIA DI UNO STRANIERO AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO

(Art.23 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

PREMESSO

- che il signor........................................................, cittadino italiano ovvero cittadino regolarmente soggiornante in Italia, con permesso di soggiorno che scade il..........................., residente in .................................., codice fiscale n. ......................, (in seguito denominato "debitore principale"),

oppure

che l'ente .............................. con sede in .............................., codice fiscale/partita IVA n. ....................................................., (in seguito denominato "debitore principale"), rientrante nelle categorie di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in seguito indicato come "T.U.")

intende presentare alla Questura della Provincia di ..................................(in seguito denominata "Questura"), territorialmente competente ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (in seguito indicato come "Regolamento"), domanda di autorizzazione all'ingresso e al soggiorno per dodici mesi in Italia del signor .................................................. (in seguito denominato "Beneficiario"), a fini di inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del T.U. e quindi per un periodo non superiore a dodici mesi;

- che il debitore principale deve seguire la procedura di cui all'art. 34 del Regolamento ed, in particolare, adempiere agli obblighi di cui al suddetto art. 34, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento, limitatamente ad un periodo di soggionro del Beneficiario in Italia non superiore a dodici mesi;

- che ai sensi dell'art. 34, comma 3 del Regolamento il debitore principale, a garanzia dei predetti obblighi, è tenuto a depositare presso la Questura fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni.

CIO' PREMESSO

La sottoscritta............................................ (in seguito denominata "Banca"), Filiale di ....................., con sede in ..........................., qui rappresentata dal Sig. ................................, nato a ......................, il........................, nella qualità di ................................, con il presente atto..........................................

si costituisce fideiussore del debitore principale

per il pagamento a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, in caso di inadempimento da parte del debitore princiaple degli obblighi di cui all'art. 34, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento, di somme fino alla concorrenza di un importo massimo di Lit. 10.500.000 (euro ..............).

Tale importo risulta così suddiviso:

i) fino ad un massimo di Lit. 800.000 (euro .............), per l'assicurazione obbligatoria del Beneficiario al Servizio Sanitario Nazionale;

ii) fino ad un massimo di Lit. 8.200.000 (euro..............) per un periodo non superiore a dodici mesi, concernenti spese per la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, con i criteri di cui all'art.29, comma 3, lett. b) del T.U., salvo che detta prestazione avvenga in tutto o in parte in natura e restando comunque escluse dalla presente garanzia le spese per l'alloggio;

iii) fino ad un massimo di Lit. 1.500.000 (euro.............) per il pagamento delle spese di rimpatrio.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 Oggetto della garanzia

La Banca garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell'art. 23, comma 1 del T.U. e fino alla concorrenza dell'importo complessivo garantito, fermi i limiti per le singole voci indicate in premessa, il pagamento di quanto dovuto dal debitore principale qualora questi risulti inadempiente agli impegni assunti ai sensi del Regolamento.

Art. 2 Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente fideiussione ha validità dalla data del rilascio per un periodo di trenta mesi e copre unicamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di permanenza in Italia del Beneficiario di cui all'art. 23, comma 1 del T.U., pari ad un massimo di dodici mesi. Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto nei casi previsti dall'art.34, comma 3, lett. a), b) e c) del Regolamento.

Art. 3 Escussione della garanzia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma 2 c.c., la presente fideiussione si intende prestata con il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Nel caso di inadempimento del debitore principale, e fermo il termine di validità della garanzia di cui all'art.2, il Beneficiario - con lettera motivata inviata per conoscenza anche alla Banca - inviterà il debitore medesimo a versargli la somma dovuta entro un termine di ............ giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, il Beneficiario invierà tempestivamente alla Banca comunicazione scritta ai sensi dell'art.5 circa il mancato pagamento da parte del debitore principale della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario medesimo contro il debitore principale.

La Banca provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta entro............... giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il debitore principale abbia proposto opposizione, nel qual caso la Banca provvederà al suddetto versamento entro ......... giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente o parzialmente infondata l'opposizione stessa.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal fideiussore risultino parzialemente o totalmente non dovute.

Art. 4 Surrogazione

La Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il debitore principale, i suoi successori o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente fideiussione, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 5 Comunicazioni alla Banca

Tutte le comunicazioni alla Banca in dipendenza della presente fideiussione devono essere trasmesse per iscirtto, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, all'indirizzo della filiale che ha rilasciato la stessa fideiussione.

La Banca

...............................................

POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER IL

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO DI UNO STRANIERO

A FINI DI INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO

(Art. 23 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

PREMESSO

- che il signor .................................................................., cittadino italiano, residente in ..............., codice fiscale n. ............................................... (in seguito denominato "Contraente"),

oppure

che il signor ........................................................, cittadino ................................. regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno che scade il ................., residente in .................., codice fiscale n. ................................................. (in seguito denominato "Contraente").

oppure

che l'ente ............................................................, rientrante nelle categorie di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con sede in ............................... , codice fiscale/partita IVA n. ..................................................... (in seguito denominato "Contraente"),

intende presentare alla Questura della Provincia di .................................. (in seguito denominata "Questura"), territorialmente competente ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (in seguito indicato come "Regolamento"), domanda di autorizzazione all'ingresso ed al soggiorno per dodici mesi in Italia del signor ........................................................ , proveniente da ......................... (in seguito denominato "Beneficiario"), a fini di inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in seguito indicato come "T.U.");

- che il Contraente deve attivare la procedura di cui all'art. 34 del Regolamento, ed in particolare adempiere agli obblighi di cui al suddetto art. 34, comma 2, lett. a), c), e d), del Regolamento, limitatamente ad un periodo di soggiorno del Beneficiario in Italia non superiore a dodici mesi;

- che, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Regolamento, il Contraente, a garanzia dei predetti obblighi, è tenuto a depositare presso la Questura fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni e integrazioni;

CIO' PREMESSO

La Società ............................................................... (in seguito denominata "Società"), con sede legale in .................................. , iscritta nel registro delle imprese di ............................... al n. ........., in regola con il disposto, domiciliata in ...................................... , con la presente polizza

si costituisce fidejussore del Contraente

- il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - per il pagamento a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, nel caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui all'art. 34, comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento, di somme fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di Lit. 10.500.000 (euro................), così suddiviso:

a) fino ad un massimo di Lit. 800.000 (euro ............), per l'assicurazione obbligatoria del Beneficiario al Servizio Sanitario Nazionale;

b) fino ad un massimo di Lit. 8.200.000 (euro ..........), con riferimento ad un periodo di soggiorno del Beneficiario in Italia non superiore a dodici mesi, per la prestazione al Beneficiario stesso di mezzi di sussistenza in misura globalmente non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, con i criteri di cui all'art. 29, comma 3, lett. b), del T.U., salvo che la suddetta prestazione avvenga, in tutto o in parte, in natura e restando comunque escluse dalla presente garanzia le spese per l'alloggio;

c) fino ad un massimo di Lit. 1.500.000 (euro .............), per il pagamento delle spese di rimpatrio del Beneficiario.

CONDIZIONI GENERALI

Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Beneficiario

Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società garanzia al Beneficairio, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell'art. 23, comma 1, del T.U. e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, fermi i limiti per le signole voci indicate in premessa, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente nel caso che questi risulti inadempiente in tutto o in parte, agli impegni assunti ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento.

Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza a favore del Beneficiario ha validità a decorrere dalla data del rilascio per un periodo di trenta mesi e copre esclusivamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di soggiorno in Italia consentito al Beneficiario ai sensi dell'art. 23, comma 1, del T.U., pari al massimo a dodici mesi.

Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto. La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto nei casi previsti dall'art. 34, comma 3, lett. a), b) e c), del Regolamento.

Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma 2, cod. civ. la presente garanzia è prestata con il beneficio della preventiva escussione del Contraente.

In caso di inadempimento del Contraente, e fermo il termine di validità della garanzia di cui all'art. 2, il Beneficiario - con lettera motivata inviata anche alla Società - inviterà il Contraente a versargli la somma dovuta entro il termine di 15 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, il Beneficiario, per attivare la garanzia, invierà alla Società comunicazione scritta circa il mancato pagamento da parte del Contraente della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiatio contro il Contraente.

La Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta ai sensi della presente garanzia entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il Contraente abbia proposto opposizione, nel qual caso la Società provvederà al suddetto versamento entro il termine di 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce infondata l'opposizione stessa.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate alla Società risultino parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 4 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

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